Regola 60, Diritto di protestare,..
Un Comitato di Regata non ha nessun obbligo di protestare una barca.
Riassunto dei fatti
Per tutta la serie di cinque regate, A aveva corso con un equipaggio di 3
componenti.
Al termine dell’ultima regata B, insieme ad altri, protestava A asserendo
che questa aveva infranto una regola di classe che limita l’equipaggio
a due componenti.
Questa era la prima protesta che veniva presentata sull’argomento.
La protesta fu rifiutata a causa del fatto che, benchè le imbarcazioni
fossero più lunghe di 6 metri, nessuna delle barche protestanti aveva
esposto la bandiera di protesta.
La decisione fu portata in appello, argomentando che il Comitato di Regata
avrebbe dovuto protestare A, di propria iniziativa in tutte le regate.
Decisione
Come previsto dalla Regola 63.5, la protesta non poteva essere discussa,
poiché non era stata esposta alcuna bandiera di protesta, come prescritto
dalla Regola 61.1(a).
L’accoglimento di questo appello, porterebbe alla conclusione che un
Comitato di Regata dovrebbe essere a conoscenza delle regole di classe di
ogni classe, e che, in aggiunta, esso dovrebbe avere l’obbligo di farle
osservare, quando gli associati stessi alla classe fossero carenti nel farlo.
Un tale onere non grava certo sul Comitato di Regata ed inoltre la Regola
60.2(a) è chiaramente discrezionale. La responsabilità di protestare
resta innanzitutto a carico dei concorrenti.
L’appello viene respinto e la decisione del Comitato per le Proteste
viene confermata.
CYA 1977/35