CASO 22 

Regola 61.2(c), Requisiti della protesta: Contenuto della protesta
Regola 63.5, Udienze: Validità della protesta o richiesta di riparazione
Regola 64.1(a), Decisioni: Penalità ed esenzioni

La dichiarazione di inammissibilità di una protesta da parte di un Comitato per le Proteste non può essere giustificata dal fatto che la regola che si asserisce essere stata infranta e citata nella protesta in base alla Regola 61.2(c) non è quella giusta.

Riassunto dei fatti.
Dopo una collisione vicino ad una boa, S protesta P citando la Regola 18 nel modulo della sua protesta come richiesto dalla Regola 61.2(c).
Il Comitato per le Proteste dichiara la protesta inammissibile e rifiuta di procedere con l’udienza dichiarando che la protesta avrebbe dovuto citare la Regola 10 anziché la Regola 18.
A detta del Comitato, se la protesta avesse avuto seguito e le parti fossero state interrogate, la protesta avrebbe potuto avere esito favorevole.
S presenta appello.

Decisione
L’appello viene accolto, nel senso che l’udienza della protesta deve essere riaperta.
La Regola 64.1(a) stabilisce che una squalifica od una altra penalità debba venire applicata, tanto nel caso in cui nella protesta sia citata la Regola applicabile, quanto che non lo sia.
E’ logico che il Comitato per le Proteste, dopo aver accertato i fatti, debba determinare le regole che devono essere applicate.
Una decisione presa da un Comitato per le Proteste è frutto delle prove fornite dalle parti e dai testimoni; ed è del tutto ininfluente che il protestante abbia compiuto un errore nel citare una regola.

FIV 4/1967