Regola 61.2(c), Requisiti della protesta:
Contenuto della protesta
Regola 63.5, Udienze: Validità
della protesta o richiesta di riparazione
Regola 64.1(a), Decisioni: Penalità
ed esenzioni
La dichiarazione di inammissibilità di una protesta da parte di un Comitato per le Proteste non può essere giustificata dal fatto che la regola che si asserisce essere stata infranta e citata nella protesta in base alla Regola 61.2(c) non è quella giusta.
Riassunto dei fatti.
Dopo una collisione vicino ad una boa, S protesta P citando la Regola
18 nel modulo della sua protesta come richiesto dalla Regola 61.2(c).
Il Comitato per le Proteste dichiara la protesta inammissibile e rifiuta di
procedere con l’udienza dichiarando che la protesta avrebbe dovuto citare
la Regola 10 anziché la Regola 18.
A detta del Comitato, se la protesta avesse avuto seguito e le parti fossero
state interrogate, la protesta avrebbe potuto avere esito favorevole.
S presenta appello.
Decisione
L’appello viene accolto, nel senso che l’udienza della
protesta deve essere riaperta.
La Regola 64.1(a) stabilisce che una squalifica od una altra penalità
debba venire applicata, tanto nel caso in cui nella protesta sia citata la
Regola applicabile, quanto che non lo sia.
E’ logico che il Comitato per le Proteste, dopo aver accertato i fatti,
debba determinare le regole che devono essere applicate.
Una decisione presa da un Comitato per le Proteste è frutto delle prove
fornite dalle parti e dai testimoni; ed è del tutto ininfluente che
il protestante abbia compiuto un errore nel citare una regola.
FIV 4/1967