76 ESCLUSIONE DI BARCHE O CONCORRENTI

76.1 L’autorità organizzatrice o il comitato di regata possono, respingere o annullare l’iscrizione d’una barca o escludere un concorrente, subordinatamente alla regola 76.2, purché sia fatto prima della partenza della prima prova e ne precisino la ragione. Per altro, l’autorità organizzatrice o il comitato di regata non può respingere od annullare l’iscrizione di una barca o escludere un concorrente a causa di pubblicità, a condizione che la barca o il concorrente rispetti la Regulation 20 dell’ISAF, Codice della Pubblicità .

76.2 Nei campionati mondiali o continentali una iscrizione che rientri nelle quote stabilite non deve essere respinta o annullata senza aver prima ottenuto l’approvazione della relativa associazione di classe internazionale (o dell’Offshore Racing Council) oppure dell’ISAF.