66 RIAPERTURA DI UN’UDIENZA

Il comitato per le proteste può riaprire un’udienza quando decide che può avere commesso un errore significativo, o quando entro un tempo ragionevole si rendano disponibili nuove significative prove. Esso deve riaprire un’udienza quando lo richiede l’autorità nazionale norma della regola F5. Una parte dell’udienza può chiedere la riapertura non oltre 24 ore dopo esser stato informata della decisione. Quando si riapre un’udienza la maggioranza dei membri del comitato per le protestdeve, ove possibile, essere composta da membri del comitato per le proteste originario.

La FIV prescrive: nell’ultimo giorno in calendario, la richiesta di riapertura deve essere presentata entro 30 minuti dalla comunicazione della decisione (regola 66) assunta nell’udienza della quale si richiede la riapertura Ogni richiesta di riapertura di casi decisi nel giorno precedente, non potrà essere consegnata dopo la scadenza del termine di presentazione delle proteste dell’ultimo giorno.