Regola 71.4, Decisioni d'appello
Quando la decisione di un Comitato per le Proteste viene rivista in appello, le classifiche finali ed i titoli debbono essere conseguentemente adeguati.
Quesito
L’Autorità Organizzatrice di una regata può stabilire nel Bando o nelle Istruzioni di Regata che, sebbene non venga negato l’appello, le classifiche finali ed i titoli non saranno influenzati da eventuali decisioni d’appello?
Risposta
No.
La Regola 86.1 proibisce qualunque modifica delle Regole 70 e 71 nelle Istruzioni
di Regata.
Un appello comporta non solo la sentenza circa la disputa sull’interpretazione
di una regola, ma, nel caso di annullamento di una decisione del Comitato
per le Proteste, anche un adeguamento dei risultati della regata e dell’esito
finale della manifestazione, in base ai quali vengono conferiti i premi.
La Regola 71.4 stabilisce che la decisione dell’Autorità Nazionale
è definitiva e che questa deve essere eseguita dagli enti soggetti
alla Regola 85, che devono attenersi al Regolamento di Regata: in altre parole
dall’Autorità Organizzatrice, dal Comitato di Regata e dal Comitato
per le Proteste.
USSA 1983/252