Regola 2 Coretto navigare
Regola 62, Riparazione
Regola 69.1, Imputazione di compertamento
gravemente sconveniente: Azione da parte di un comitato
per le proteste
Ostacolare un’altra barca può costituire un’infrazione alla Regola 2 e base di un’azione secondo la Regola 69.1.
Riassunto dei fatti
All’inizio della sesta ed ultima regata di un campionato il punteggio
di A è tale che l’unica possibilità di perdere il primo
premio è che B arrivi davanti ad essa e fra le prime tre dei 48 concorrenti.
A taglia la linea di partenza in anticipo e viene richiamata con un megafono.
A circa 70 o 100 metri oltre la linea di partenza A torna indietro, ma quando
ha percorso solo 20 o 30 metri verso la linea, incrocia B che è partita
regolarmente.
Invece di continuare verso la zona di prepartenza della linea, A ritorna indietro
e si mette a coprire B.
Il Comitato di Regata richiama nuovamente A segnalando che si trova ancora
oltre la linea di partenza, ottenendone un cenno di risposta, ma A continua
a navigare sul percorso ostacolando B durante tutto il lato al vento.
Quando A e B raggiungono la boa di bolina sono rispettivamente penultimo ed
ultimo, dopodiché A si ritira e B arriva, classificandosi al 22°
posto.
Poiché al Comitato di Regata appare evidente che A ha continuato la
prova esclusivamente con lo scopo di ostacolare B, di propria iniziativa,
la protesta per la Regola 2.
A, che è stata classificata OCS, viene allora squalificata per infrazione
alla Regola 2.
A presenta appello sostenendo che aveva creduto di essere ritornata e partita
correttamente.
Decisione
Appello respinto.
La squalifica per la Regola 2 è stata appropriata.
I fatti dimostrano una grave violazione della Regola 2 ed una mancanza di
comportamento sportivo.
Un tale comportamento deliberato, per vincere con mezzi sleali deve essere
punito con severità.
Il Comitato per le Proteste avrebbe potuto anche applicare la Regola 69.1
escludendo A dall’intera serie di regate. Tale azione sarebbe stata
coerente con lo spirito del Regolamento di Regata.
NSF 1975/1