Regola C8.3(c) Penalità iniziate dagli arbitri - Mancanza di spirito sportivo
Domanda
Dopo che gli arbitri hanno segnalato la loro decisione, in risposta all’esposizione
della bandiera Y da parte di una barca, componenti dell'equipaggio di una delle
barche mostrano apertamente di non essere soddisfatti della decisione.
Dovranno gli arbitri imporre una penalità per la Regola C8.3(c) per “mancanza
di spirito sportivo”?
Risposta
Tutto dipende dalle parole, dal modo in cui vengono pronunciate e ogni
altra azione correlata da parte dell’equipaggio della barca.
Se essi esprimono esclusivamente il loro mancato gradimento o la loro disapprovazione,
o di considerare errata la decisione presa, in questo caso la penalità
non è giustificata.
Se l’effetto complessivo è di manifestare che gli arbitri vanno
considerati incompetenti o prevenuti contro la barca penalizzata, può
essere giustificata una penalizzazione, sia che il giudizio venga rivolto agli
arbitri od a collaboratori.
Se il significato delle parole pronunciate risulta chiaramente offensivo verso
gli arbitri deve invece essere imposta una penalità.
NOTA ITALIANA
Qualora i concorrenti si rendano colpevoli di uso di parole volgari o maleducate
gli arbitri dovranno penalizzarli reprimendo anche, in modo severo, atteggiamenti
da superuomo e di divismo che stanno diventando troppo comuni.
In caso di recidiva nello stesso match, o comunque, di ripetuta infrazione nel
corso della manifestazione, o qualora i concorrenti eseguano gesti di scherno
(applausi) o gesti volgari, o ancora usino parole offensive, gli arbitri dovranno
squalificarli con la bandiera nera.
Dopo ogni bandiera nera segnalata per queste ragioni, dovrà essere seguita
la
procedura della regola 69.1 o 69.2.
Ai sensi di queste norme non deve essere scusato il principiante che non ha
esperienza in questo tipo di regata, anzi la sua mancanza di esperienza lo deve
rendere ancor più rispettoso ed aperto alle nuove situazioni che si presentano
nel match racing.
Le stesse norme di cui sopra si applicano, ovviamente, per casi di protesta
e intolleranza nei confronti dei Comitati di regata, per richiami avvenuti o
non avvenuti e simili e nell’atteggiamento maleducato nei confronti degli
altri concorrenti.