CALL MR 13          

Regola C8.3(c) Penalità iniziate dagli arbitri - Mancanza di spirito sportivo

Domanda
Dopo che gli arbitri hanno segnalato la loro decisione, in risposta all’esposizione della bandiera Y da parte di una barca, componenti dell'equipaggio di una delle barche mostrano apertamente di non essere soddisfatti della decisione.
Dovranno gli arbitri imporre una penalità per la Regola C8.3(c) per “mancanza di spirito sportivo”?

Risposta
Tutto dipende dalle parole, dal modo in cui vengono pronunciate e ogni altra azione correlata da parte dell’equipaggio della barca.
Se essi esprimono esclusivamente il loro mancato gradimento o la loro disapprovazione, o di considerare errata la decisione presa, in questo caso la penalità non è giustificata.
Se l’effetto complessivo è di manifestare che gli arbitri vanno considerati incompetenti o prevenuti contro la barca penalizzata, può essere giustificata una penalizzazione, sia che il giudizio venga rivolto agli arbitri od a collaboratori.
Se il significato delle parole pronunciate risulta chiaramente offensivo verso gli arbitri deve invece essere imposta una penalità.

NOTA ITALIANA
Qualora i concorrenti si rendano colpevoli di uso di parole volgari o maleducate gli arbitri dovranno penalizzarli reprimendo anche, in modo severo, atteggiamenti da superuomo e di divismo che stanno diventando troppo comuni.
In caso di recidiva nello stesso match, o comunque, di ripetuta infrazione nel corso della manifestazione, o qualora i concorrenti eseguano gesti di scherno (applausi) o gesti volgari, o ancora usino parole offensive, gli arbitri dovranno squalificarli con la bandiera nera.
Dopo ogni bandiera nera segnalata per queste ragioni, dovrà essere seguita la
procedura della regola 69.1 o 69.2.
Ai sensi di queste norme non deve essere scusato il principiante che non ha esperienza in questo tipo di regata, anzi la sua mancanza di esperienza lo deve rendere ancor più rispettoso ed aperto alle nuove situazioni che si presentano nel match racing.
Le stesse norme di cui sopra si applicano, ovviamente, per casi di protesta e intolleranza nei confronti dei Comitati di regata, per richiami avvenuti o non avvenuti e simili e nell’atteggiamento maleducato nei confronti degli altri concorrenti.